STATUTO DEL COMUNE

Statuto ComunaleTITOLO
STATUTO DEL COMUNE DI PRAVISDOMINI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE


ART. 1

Principi fondamentali


1. Il Comune di Pravisdomini è ente autonomo locale il quale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, della Legge generale dello Stato e delle Leggi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ne determinano le funzioni.
2. Il Comune di Pravisdomini ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e solidarietà.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri di Legge e gli istituti di cui al presente Statuto.
4. Il Comune di Pravisdomini garantisce i diritti del contribuente recependo le disposizioni di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente.


ART. 2

Territorio e sede comunale


1. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della Legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo Pravisdomini le frazioni di Barco, Frattina e Panigai.
3. Il palazzo civico, sede comunale è ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa deliberazione della Giunta comunale.


ART. 3

Stemma e gonfalone


1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica n. 375 del 05.12.1924 depositato alla corte dei conti in data 16.02.1985, registro n° 2, Fog. n° 67.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali di regola sono vietati, salvo deroghe previste nell'apposito regolamento.



ART. 4

Albo pretorio


1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. La Giunta comunale designa un impiegato responsabile per la certificazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti ed avvisi di cui al comma 1°.


ART. 5

Finalità


1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico.
2. Promuove la solidarietà della Comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, e favorisce la convivenza della diverse culture.
3. Promuove iniziative atte a favorire una cultura di pace.
4. Promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
5. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
6. Promuove il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.
7. Persegue la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
8. Si impegna alla tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
9. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle Leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di efficienza.


ART. 6

Tutela della salute


1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, mediante idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.


ART. 7

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico


1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.


ART. 8

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero


1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce la cultura, lo sport ed il turismo sociale e giovanile.
3. Favorisce, promuove e sostiene attività culturali, specie se indirizzate ai giovani.
4. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato.
5. Regola l'utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti mediante appositi regolamenti.


ART. 9

Assetto ed utilizzazione del territorio


1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.



ART. 10

Sviluppo economico


1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media impresa; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività; favorisce l'associazionismo e la cooperazione al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e degli impianti comunque correlati con il settore.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.


ART. 11

Funzioni del Comune in relazione all'assistenza


1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta Comunale predispone annualmente un programma relativo a:
a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;
b) accoglimento, in idonei istituti o locali attrezzati, delle persone inabili al lavoro o anziane.
3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.
4. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
5. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma si svolge secondo le modalità previste dalla Legge regionale.


ART. 12

L'attività amministrativa


1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti al fine di assicurare la celerità dell'azione amministrativa e un livello ottimale di servizi ai cittadini.
2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.
3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.


ART. 13

Programmazione


1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.
2. Prevede e assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, dei piani e dei progetti la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Partecipa, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.


ART. 14

L'informazione


1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza incontri, stabilisce, altresì, rapporti con gli organi di informazione ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
3. Attua e assicura la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini.


ART. 15

Funzioni del Comune


1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
2. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.


ART. 16

Compiti del Comune


1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla Legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
3. Il Comune si impegna:
a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione ai sensi di Legge;
b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, in conformità alla Legge.


ART. 17

Programmazione e forme di cooperazione


1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre in modo autonomo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e vi provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione, avvalendosi dell?apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Il Comune, previa motivata deliberazione del Consiglio Comunale, può introdurre iniziative anche sul piano internazionale, come gemellaggi con comuni stranieri, scambi di visite culturali e delegazioni varie.

TITOLO II - Ordinamento istituzionale

Capo I - Organi istituzionali


ART. 18

Organi del Comune


1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.


Capo II - Il Consiglio Comunale

ART. 19

Consiglio Comunale


1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

ART. 20

Elezione, composizione, durata, scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale


1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri stabilito dalla Legge.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio secondo la seguente modalità:
a) Il Consiglio Comunale contesta al consigliere la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio stesso, mediante notifica;
b) Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o giustificazioni;
c) Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente, il Consiglio Comunale delibera definitivamente dichiarando la decadenza del consigliere o accettando le giustificazioni od osservazioni presentate;
d) La deliberazione viene pubblicata e notificata al Consigliere dichiarato decaduto entro i cinque giorni successivi;
e) Le deliberazione di decadenza per assenza a tre sedute consiliari consecutive sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
6. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
7. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
9. Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale sono disciplinati dalla legge.

ART. 21
Consiglieri comunali


1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta Comunale e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono trattate nelle sedute consiliari o con risposta scritta, secondo le norme del regolamento.
5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, secondo le modalità previste dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
6. In assenza di dolo, colpa grave e di conflitto di interessi con l'Amministrazione, il Comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti e atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.


ART. 22
Prerogative delle minoranze consiliari


1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni e degli enti dipendenti.
L'esercizio di tali poteri da parte dei consiglieri comunali si esplica in particolare nelle seguenti forme:
A. attraverso la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
B. con il controllo delle deliberazioni degli organi, attraverso la comunicazione fatta ai sensi di legge ai capigruppo e attraverso la possibilità di richiedere, eventualmente, l'esame degli atti al competente organo di controllo;
C. attraverso la messa a disposizione, senza alcuna formalità, di tutti gli atti degli organi comunali presso la sala giunta per la visione da parte dei consiglieri comunali;
D. attraverso la messa a disposizione di appositi locali per le riunioni che i singoli gruppi consiliari ritengano di effettuare per finalità istituzionali;
E. attraverso l'informazione sull'attività e sulle iniziative di particolare rilevanza del Comune e degli enti dipendenti;
F. attraverso l'istituzione di una conferenza dei capigruppo consiliari;
G. attraverso la verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi generali e settoriali;
H. garantendo la partecipazione delle minoranze alle commissioni consiliari previste per legge e alle altre commissioni, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti;
I. attribuendo ai gruppi delle minoranze la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari individuate dal regolamento, aventi funzioni di controllo e di garanzia;
L. attraverso la costituzione di una commissione consiliare con il compito di verificare e garantire il rispetto delle norme previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e di risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione.

ART. 23
Prima adunanza


1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla dichiarazione della ineleggibilità o della incompatibilità di essi, quando sussiste alcuna delle cause previste. Provvede durante il suo corso alle eventuali sostituzioni.
2. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti, dopo aver sentito i capigruppo consiliari.
3. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
4. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco. In assenza del Sindaco presiede il Vice Sindaco; in assenza di quest'ultimo presiede L'Assessore anziano.
5. L'Assessore anziano è colui che tra i nominati è il più anziano di età.
6. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
7. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, con la presentazione delle linee programmatiche di governo ove il Sindaco non ritenga di procedere con tale presentazione in una seduta successiva, e comunque entro sessanta giorni dalla prima seduta. Successivamente la seduta continua con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 24

Convocazione del Consiglio Comunale


1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo.
Esso si riunisce in sessione ordinaria nelle sedute in cui vengono iscritte le proposte di deliberazione relative alle relazioni previsionali e programmatiche, ai bilanci annuali e pluriennali ed ai conti consuntivi. Nella seduta ordinaria non possono essere trattate interrogazioni, interpellanze o mozioni.
2. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria:
a) per iniziativa del Sindaco;
b) per deliberazione della Giunta comunale;
c) su richiesta di un quinto dei consiglieri.
3. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.
4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto o dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.


ART. 25

Priorità di trattazione degli argomenti


1. Nelle sedute le proposte di deliberazione hanno priorità di trattazione su interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. I criteri e le modalità relativi alla presentazione e alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni sono determinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.


ART. 26

Consegna dell'avviso di convocazione


1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, viene pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno quattro giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno ventiquattrore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano, ai fini della computabilità dei termini, le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.


ART. 27

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni


1. Il Consiglio delibera con intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione è andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che ha luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.



ART. 28

Astensione dei consiglieri


1. I consiglieri si astengono dal tenere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità di loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, a esazioni di diritti, a somministrazione di appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
3. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.


ART. 29

Pubblicità delle sedute


1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi in forma segreta - senza la presenza del pubblico - per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Nei giorni in cui si riunisce il Consiglio comunale, vengono esposti al pubblico la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.


ART. 30

Presidenza delle sedute consiliari


1. Chi presiede il Consiglio Comunale deve essere anche consigliere comunale.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza viene assunta dal vice-Sindaco o dall'assessore legittimato alla sua sostituzione per delega o per anzianità secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 5.
4. In caso anche di loro assenza o impedimento presiede il Consigliere anziano.
5. Consigliere anziano è colui che tra gli eletti ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, che è costituita dal numero di voti riportati nella lista cui appartiene aumentata dai voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano di età.
6. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.
7. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'aula chiunque, presente fra il pubblico, sia causa di disordini, interruzioni o gravi irregolarità.


ART. 31

Votazioni e funzionamento del Consiglio


1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
4. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza del numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione di cui al comma 2 hanno riportato maggiori voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
6. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio corredata dai pareri di cui all'art. 32, 8° comma, dello Statuto Comunale, si deposita nei modi previsti dal regolamento, almeno quarantotto ore prima della riunione perché i Consiglieri possano prenderne visione.
7. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali, ove previste.
8. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
9. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
A I termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
B Le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
C La formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
D Le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 49/91 e successive modifiche ed integrazioni;
E Le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
F Le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari;
G Ogni altra materia prevista dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 267/2000.
10. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.
11. Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 32

Competenze del Consiglio Comunale


l. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.
3. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
4. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare il funzionamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
6. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla Legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alla variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
7. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: i pareri sono inseriti o allegati alla deliberazione.


ART. 33

Commissioni consiliari


1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio seno:
a) commissioni consiliari permanenti e straordinarie, nei settori che saranno specificati nel regolamento;
b) commissioni consiliari temporanee con lo scopo di discutere ed istruire determinati argomenti. Dette commissioni hanno la durata stabilita dal Consiglio Comunale. I lavori delle commissioni devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria entro il termine fissato di una relazione redatta dal Presidente della Commissione, a disposizione del Consiglio Comunale.
c) commissioni consiliari speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione per studiare un problema generale o specifico allo scopo di riferire, accertare o chiarire questioni, fatti e conclusioni di interesse per l'Amministrazione stessa.

2. Alla nomina delle Commissioni provvede il Consiglio, sulla base della proposta dei Capigruppo consiliari. Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze unitariamente intese, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, le attribuzioni e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi e il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

4. Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

5. Le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

6. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.


ART. 34

Doveri del consigliere


1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.
2. Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.
3. Per l'applicazione dell'istituto della decadenza si richiamano i termini e le modalità stabilite all'art. 20.

ART. 35

Dimissioni dei Consiglieri


1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.


ART.36

Gruppi consiliari


l. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.


ART. 37

Verbalizzazione


1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. L'obbligo di astensione dal prendere parte alle deliberazioni cui si è interessati si estende al Segretario. In questo caso il Sindaco incarica un consigliere a svolgere le funzioni di Segretario.
3. La registrazione e la trascrizione delle sedute di Consiglio sono disciplinate dal Regolamento.
4. Il verbale delle deliberazioni indica il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, l'esplicito richiamo alle eventuali registrazioni ed inoltre, su esplicita richiesta del consigliere interessato, le dichiarazioni di voto.
5. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
6. Il Regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.


ART. 38

Pubblicazione delle deliberazioni


1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le disposizioni di Legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano eseguibili a sensi di Legge.

ART. 39

Esercizio della potestà regolamentare


1. Il Consiglio comunale, nell'?esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della Legge e dello Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, i principi generali per la redazione del regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, ed il regolamento per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, con votazione palese, il proprio regolamento e le modificazioni.
3. I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi della Legge regionale 12.9.1991, n. 49, vengono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4. I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di pubblicità, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti più significativi.


Capo III - La Giunta Comunale

ART. 40
Giunta comunale


1. La Giunta comunale è organo del Comune.
2. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto del Sindaco o degli organi di decentramento;
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nel confronti dello stesso.


ART. 41

Composizione


1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da quattro Assessori, compreso il Vice-Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco e, in assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assessore Anziano.
3. Fra i quattro Assessori uno può essere nominato fra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Il Consiglio procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori extra consiliari nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.
5. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di prendere la parola e di presentare proposte di emendamenti, fatte proprie dalla Giunta Comunale, nelle materie di loro competenza ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, al pari dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

ART. 42

Nomina della Giunta


1. I componenti della Giunta vengono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di Assessori. Tra detti componenti il Sindaco nomina il Vice Sindaco.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. La Legge prevede le ulteriori cause di eleggibilità ed incompatibilità ad Assessore comunale.

ART. 43

Anzianità degli Assessori


1. L'ordine di anzianità degli Assessori è determinato dall'età degli stessi.
2. All'Assessore più anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

ART. 44

Mozione di sfiducia


1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario comunale ne riferisce all'organo regionale competente affinché provveda alla convocazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 45
Cessazione dalla carica dei componenti della Giunta


1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Gli Assessori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.
Gli Assessori decadono dalla carica, inoltre, nei casi previsti dalla Legge.
4. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 46
Dimissioni degli Assessori e del Sindaco


1. Le dimissioni degli Assessori comunali sono presentate per iscritto al Sindaco ed acquisite al protocollo del Comune.
Esse sono irrevocabili ed efficaci sin dalla data della loro presentazione.
2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio ed acquisite al protocollo del Comune. Esse diventano irrevocabili e producono effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio, a seguito delle dimissioni del Sindaco, è disciplinato secondo le leggi vigenti.


ART. 47
Funzionamento della Giunta


1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo è corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: i pareri sono inseriti o allegati alla deliberazione.
7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che dev'essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario stesso.
8. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un Assessore nominato dal Presidente.

ART. 48

Competenze della Giunta


1. Oltre alle competenze riportate nell'art. 40 del presente Statuto, la Giunta:
a) sceglie i progetti di intervento e ne affida la realizzazione ai dirigenti;
b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
c) delibera le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario;
d) delibera la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti;
e) esprime parere sugli argomenti richiesti che non siano di competenza del Consiglio Comunale.


ART. 49

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta


1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio.


ART. 50

Attività degli assessori


1. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali del Comune approvati dal Consiglio.
2. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco.
3. Forniscono al Segretario del Comune le direttive per la predisposizione dei programmi e dei progetti-obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di Governo.



Capo IV - Il Sindaco

ART. 51

Il Sindaco


1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla Legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene e per la crescita e lo sviluppo del Comune di Pravisdomini".
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 52

Competenze del Sindaco


1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; fissa l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e determina il giorno delle adunanze; in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, vi provvede l'organo regionale competente;
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali, avvalendosi del Segretario comunale.
3. Il Sindaco coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
4. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale n. 49/1991.
5. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
6. Il Sindaco indice i referendum comunali.
7. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla Legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.
8. Il Sindaco promuove la stipulazione degli accordi di programma di cui all'art. 19 della L.R. n. 7/2000.
9. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente nelle controversie istituzionali di natura civile, penale ed amministrativa, mentre nelle controversie di altra natura il Comune è rappresentato dal Responsabile del Servizio.
10. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
11. Il Sindaco fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni per l'ulteriore corso.
12. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, nonché può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale.
13. Il Sindaco riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da discutere in Consiglio comunale e cura che alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri sia data risposta entro trenta giorni.
14. Il Sindaco promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune
15. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

ART. 53
Vicesindaco e delegazioni del Sindaco


1. Il Sindaco provvede alla nomina di un Vicesindaco scelto fra gli Assessori ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge e negli altri casi previsti dalle leggi vigenti.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi a funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
5. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
7. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative con rilevanza interna all'Ente di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Tali incarichi hanno finalità consultive. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.
9. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario o ai Responsabili dei servizi.


Capo V - Norme comuni

ART. 54

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione


1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi od assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
3. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5. Ai sensi dell'art. 53 della L.R. 09.09.1997, n. 31, l'assunzione della carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con le cariche di amministratore e consigliere del Comune di Pravisdomini.

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Capo I - Criteri generali di organizzazione

Art. 55

Criteri generali di organizzazione


1. L'Organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l'attività del Comune più produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme richiamate, si ispira ai seguenti criteri e principi:

a) autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione;

b) professionalità e responsabilità dei dipendenti;

c) partecipazione democratica dei cittadini;

d) pari opportunità tra uomini e donne;

e) razionalizzazione e snellimento delle procedure;

f) trasparenza nell'azione amministrativa;

g) separazione tra direzione politica e gestione amministrativa;

h) flessibilità nell'orario di servizio, nella mobilità e nelle mansioni.


2. In particolare disciplina:

a) le sfere di competenza;

b) le attribuzioni e le responsabilità;

c) il raccordo dell'apparato amministrativo con l'organo politico-istituzionale, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

3. Nell'ambito della propria autonomia e della distinta responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali individuati nel C.C.N.L., in materia di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.


Art. 56

Programma del lavoro per obiettivi e programmi. Nucleo di valutazione.


1. Per lo svolgimento della propria attività e per l'impiego delle risorse, la struttura organizzativa definisce il lavoro per obiettivi e programmi, previa adozione di soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati ai minori costi.

2. Il Comune di Pravisdomini, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
- garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- valutare le prestazioni del personale a cui sono attribuiti funzioni dirigenziali;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

4. L'organizzazione dei controlli interni viene effettuata dal Comune di Pravisdomini anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 286/1999;

5. Per l'effettuazione dei controlli il Comune di Pravisdomini può istituire, in convenzione con altri enti locali, appositi uffici unici.

6. Fino alla istituzione degli organismi di controllo le attività di cui al presente articolo sono effettuate dal Direttore Generale o, qualora questi non sia stato nominato dal Segretario Comunale.

Capo II - Organizzazione

Art. 57
Struttura organizzativa.


1. La struttura organizzativa è articolata in Servizi ed Uffici.
2. Il Servizio è la struttura organica di massima dimensione dell'Ente, deputata:
a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
b) alla realizzazione degli interventi di competenza;
3. Il servizio comprende uno o più uffici secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.
4. L'Ufficio costituisce un'articolazione del Servizio. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica.

Art. 58
Segretario Comunale


1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono di competenza del Sindaco e sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale, adottando tutti gli atti e provvedimenti che ritenga a tal fine opportuni;
c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
d) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
e) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
f) stipula i contratti per conto del Comune quando l'ufficiale rogante è un notaio;
g) è capo del personale;
h) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5. Tra le funzioni di cui alla lettera h) del precedente comma, possono essere anche quelle previste dal comma 3) dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nel limiti delle sue competenze professionali.

6. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, verso il compenso stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto o, nel caso questa non vi abbia ancora provveduto, sulla base di apposite direttive dell'A.N.C.I. o della Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

7. Per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale l'Ente può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465.

Art. 59

Vicesegretario


1. Il Vicesegretario è individuato nel funzionario apicale facente parte dei Servizi Generali del Comune, inquadrato nella 7^ qualifica funzionale o altra superiore.

2. Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie ed ausiliarie del Segretario, in caso di vacanza, assenza o impedimento dello stesso.

Art. 60

Direttore Generale


1. Il Direttore Generale:

a) Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente con gli atti di pianificazione e programmazione, secondo le direttive del Sindaco.

b) Sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

c) Elabora la proposta di P.R.O. (Piano delle Risorse e degli Obiettivi), da approvare annualmente con delibera di Giunta, sulla base del Bilancio di previsione deliberato dal Consiglio.

d) Coordina, controlla e valuta l'attività dei responsabili dei servizi nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

2. Il Direttore si pone in posizione di preminenza gerarchica rispetto ai responsabili di servizio.

3. Per il perseguimento dei livelli di efficacia e di efficienza, il Direttore Generale-Segretario Comunale può ricorrere all'istituto della sostituzione nel caso di inerzia dei responsabili dei servizi, assumendo gli atti di loro competenza. In tal caso propone l'avvio del procedimento disciplinare.


Art. 61

I responsabili dei Servizi


1. Ogni Servizio è svolto sotto la responsabilità di un dipendente nominato dal Sindaco, fra il personale apicale appartenente all'area relativa.

2. Il Responsabile del Servizio svolge tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico secondo le direttive impartite a tal fine dal Direttore Generale.

3. Il Responsabile del Servizio compie tutti gli atti di gestione necessari all'espletamento del servizio stesso, nell'ambito delle risorse affidategli ed in stretto coordinamento con il Direttore Generale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

4. Gli atti di competenza dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi vengono adottati dal dipendente che lo sostituisce, nominato dal Sindaco fra i dipendenti dello stesso Servizio di pari qualifica funzionale o, in mancanza, di qualifica immediatamente inferiore.

6. In caso di conflitti di competenze e/o attribuzioni, decide il Sindaco, su relazione del Segretario Comunale.

7. Con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, ai responsabili di Uffici e Servizi possono essere attribuite funzioni dirigenziali ed assegnate indennità di funzione determinate dal Contratto Collettivo di Lavoro, o in attesa di apposita definizione contrattuale, dalla Giunta Comunale nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio.


TITOLO IV

SERVIZI-ACCORDI DI PROGRAMMA - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE


ART. 62

Svolgimento dell?azione amministrativa


1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai princìpi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell?assetto del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei Servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della Legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.
5. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.


ART. 63

Servizio pubblici comunali


1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.


ART. 64

Modalità di gestione dei servizi pubblici


1) Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e. a mezzo di apposita società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9 dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, a prevalente capitale pubblico locale o anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Le società per azioni possono essere costituite anche per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi pubblici, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione, statale e regionale, nelle competenze di altri enti.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 Ottobre 1986, n. 902.


ART. 65

Aziende speciali ed istituzioni


1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Gli Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni, fra i quali anche il Presidente, sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
Gli Amministratori, con provvedimento motivato, possono essere revocati. Essi durano in carica per l'intero mandato del Consiglio comunale durante il quale sono stati nominati.
Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.


ART. 66

Vigilanza e controlli


1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione.


ART. 67

Personale


1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.


ART. 68

Convenzioni


1. Il Comune al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.
2. Le convenzioni, approvate dal Consiglio comunale, stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzioni di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 69

Consorzi


1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni con altri enti locali, può costituire un consorzio.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una Convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La Convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso. Lo Statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla Convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche Enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.


ART. 70

Accordi di programma


1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione di un accordo di programma;
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità ed i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni e i soggetti interessati.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
5. Se l'accordo è adottato con decreto del Presidente della Regione e comporta variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La disciplina degli accordi di programma, prevista dagli articoli 19 e 20 della L.R. n. 7/2000, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di interventi di competenza del Comune.
7. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.



TITOLO V

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA


ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 71

Associazionismo e partecipazione: princìpi generali


1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, favorisce le iniziative popolari, anche attraverso le forme di incentivazione previste dall'articolo 74, promuove gli organismi di partecipazione, garantisce la pubblicità degli atti, garantisce il diritto di accesso agli atti ed ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e l'informazione, nonché l'adozione di consultazioni nel procedimento di formazione degli atti generali nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee. Promuove, inoltre, la partecipazione alla vita pubblica locale anche da parte dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti demandando al regolamento la disciplina dei relativi istituti.


ART. 72

Associazioni


1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta.


ART. 73

Organismi di partecipazione


1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli seguenti.
2. L'Amministrazione comunale per lo svolgimento di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per la adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli rappresentanti di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Comune favorisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, e ne promuove la partecipazione negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.


ART. 74

Incentivazione


1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.


ART. 75

Consulte comunali


1. Il Consiglio Comunale può istituire consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.
2. Il Regolamento ne disciplina la composizione, le modalità di nomina, le funzioni e l'attività.
3. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, agli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti.
4. Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.


ART. 76

Referendum comunali


1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale, il referendum.
2. Hanno diritto di partecipazione al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
3. Il referendum può essere di tipo consultivo e di tipo abrogativo.
4. Il referendum consultivo può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Consiglio comunale e non può essere proposto:
a) in materia di finanza comunale, tributi locali e tariffe;
b) in materia di personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi;
c) in materia di nomine e designazioni;
5. Il referendum abrogativo può essere richiesto per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio Comunale. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
6. Il referendum può essere richiesto dal Consiglio Comunale o da almeno il 30% degli elettori del Comune. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento. Viene rivolta al Sindaco, che indice il referendum da tenersi entro tre mesi dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di svolgimento.
7. L?ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito, alla chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, alla qualificazione e alla riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una commissione di garanti composta dal Segretario Comunale e da n. 2 esperti in materia giuridico-amministrativa.
Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare, è in facoltà del comitato promotore inoltrare una richiesta alla commissione dei garanti di un preventivo giudizio di ammissibilità; a tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno cinquanta elettori.
8. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i princìpi contenuti nei precedenti commi e con i seguenti criteri:
a) la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva e possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali. I referendum locali non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto;
b) la pubblicizzazione adeguata della consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali;
c) la partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale;
d) il referendum è valido se vi ha partecipato la maggioranza (50% + 1) degli aventi diritto;
e) nei referendum consultivi, il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il Consiglio comunale alla discussione dello stesso entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato;
f) nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la decadenza dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
g) il Sindaco su parere conforme della commissione dei garanti, non indice il referendum richiesto qualora il Consiglio comunale abbia, nel frattempo, provveduto a deliberare congruamente sull'oggetto del quesito referendario.


ART. 77

Istanze


1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco delle interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta alle interrogazioni viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 78

Petizioni


1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'mministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 77 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.


ART. 79

Proposte di iniziativa popolare


1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 250 (duecentocinquanta) possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.
2. Le proposte di iniziativa popolare devono essere corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario.
3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione, anche con eventuali modifiche concordate con i proponenti.


ART. 80

Forme di consultazione della popolazione


1. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.


ART. 81

Azione popolare


1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.


ART. 82

Diritto di accesso


1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell?attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti di enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.
4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.


ART. 83

Limiti al diritto di accesso


1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.
2. Il relativo Regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune, o comunque rientranti nelle proprie disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.


ART. 84

Diritto all'informazione


1. Gli atti amministrativi sono pubblici.
2. Nell'ambito dei principi generali del presente Statuto, il Regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendono effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.
3. Il Comune istituisce apposito Ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.
4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti comunali.

ART. 85

Difensore civico intercomunale



1. È istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione provvede alla nomina del difensore civico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati mediante votazione con scheda segreta.
2. La scelta del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e che non si trovino in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Il Difensore civico resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Consiglio Comunale provvede alla determinazione della sede dell'Ufficio, alla dotazione organica, alle spese di funzionamento e a quant'altro occorre per assicurare il buon andamento dell'Ufficio anche per quanto concerne i rapporti Consiglio-Difensore civico.
5. Il Regolamento degli istituti di partecipazione, in apposita sezione, disciplina la determinazione delle modalità di funzionamento dell'Ufficio, le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico, nonché le condizioni che regolano i rapporti tra i Comuni eventualmente convenzionati aventi il medesimo difensore civico.
6. Su deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'Ufficio operante presso altri comuni.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'


ART. 86

Ordinamento


1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge .
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e di un proprio demanio e patrimonio.


ART.87

Attività finanziaria del Comune


1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate anche di natura patrimoniale.
2. I trasferimenti erariali e regionali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.


ART.88

Amministrazione dei beni comunali


1. Il Responsabile del Servizio Finanziario cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio è personalmente responsabile il funzionario del Servizio Finanziario del Comune.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso mediante pagamento di canone la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

ART. 89

Il bilancio di previsione


1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato e alle Leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, per l'anno successivo, osservando i princìpi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi ed eventuali progetti.


ART. 90

Il conto consuntivo


1. I fatti gestionali sono rilevati mediante la contabilità e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.


ART. 91

Attività contrattuale


1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile del servizio.
3. La determinazione deve essere adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'Organo politico e deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
5. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.



ART. 92

Tesoreria


1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 152 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché dalla Convenzione di tesoreria.


ART. 93

Revisione economico - finanziaria


1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore del conto.
2. Il Revisore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 234 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e non ricadere nelle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dagli articoli 236 e 238 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro i termini previsti.
4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
- collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- esprime parere sulla proposta di Bilancio di Previsione e dei relativi documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- redige la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta avanzata dalla Giunta Comunale. La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- riferisce al Consiglio Comunale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- svolge le verifiche di cassa ai sensi degli articoli 223 e 224 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
5. Al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee del Consiglio Comunale e alle riunioni della Giunta Comunale su richiesta degli amministratori.
6. L'incarico è retribuito nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 giugno 1998, n. 0225/Pres..


ART. 94

Controllo di gestione


1. Per definire il sistema del controllo interno di gestione, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
2. Il Revisore del conto deve, comunque, esercitare almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'ente.
3. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
4. Il Regolamento di contabilità definisce ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale un'effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.



TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



ART. 95

Statuto


1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.


ART. 96

Approvazione, modificazione e abrogazione dello Statuto


1. L'approvazione, le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e la abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
1. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno cinquecento cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziative popolare.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non è trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
6. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.


ART. 97

Regolamenti


1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale, con le modalità indicate nell'articolo 39 del presente Statuto. Essi sono accessibili a chiunque intende consultarli, e sarà loro data adeguata pubblicità.